di Margherita Amitrano Zingale
 
Una ripartenza può diventare un nuovo inizio per una società solo se essa sa cogliere le occasioni per la sua crescita, altrimenti rischia di essere solo un momento di mutamento apparente, in cui non cambiano le direttrici lungo cui una società ed una comunità si sviluppano. Tra le varie riflessioni ed insegnamenti suscitati da questa pandemia, assume dunque un peso importante la domanda: come vogliamo che sia questa ripartenza?
Solo grazie a una nuova consapevolezza si possono infatti affrontare in modo più efficace le sfide della ripartenza, che richiedono uno sguardo concreto e lungimirante sulla società che si vuole ri-costruire.
La pandemia, insomma, sembra aver scoperto una volta per tutte “il vaso di Pandora” e posto la comunità globale davanti ad una serie di problematiche ormai non più eludibili. In questa prospettiva, nel “manifesto” per far ripartire il Paese, deve essere inclusa la questione ambientale.
È dunque necessario accelerare l’iter dei disegni di legge costituzionale[1] che hanno ad oggetto l’introduzione di un esplicito riferimento al bene “ambiente” nell’art. 9 della Costituzione, garantendone così un’espressa tutela costituzionale.
Il testo vigente dell’art. 9 della Costituzione, nel prevedere l’impegno della Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, denota una visione antropocentrica e funzionale di tutela ambientale, oggi superata grazie anche all’incidenza del diritto europeo ed internazionale ed al conseguente e costante lavorio della giurisprudenza costituzionale che ne ha sviluppato il contenuto anzitutto in termini di “ambiente salubre”.
La stessa giurisprudenza costituzionale – dopo l’introduzione all’art. 117 lett. s) della Costituzione di un riferimento all’ambiente tra le materie di competenza statale, con la riforma del titolo V della Costituzione – ha riconosciuto all’ambiente dignità di “valore costituzionalmente protetto” e non mera “materia”, ma ciò non pare ancora sufficiente per una piena ed incisiva tutela.
I tempi paiono ora maturi per riconoscere piena tutela costituzionale all’ambiente come valore autonomo.
Per questo, tra i vari progetti e disegni di legge proposti, viene accolto con maggior favore il d.d.l. n. 1203/2019[2], a cui si deve, oltre alla costituzionalizzazione della tutela ambientale, anche l’emersione del valore “sviluppo sostenibile” e il suo nuovo collegamento con il concetto di solidarietà intergenerazionale.
Riconoscere esplicitamente nella Costituzione la tutela di un dato bene non ha solo una valenza meramente formale, ma inserisce quel bene specifico in un circuito di tutela rafforzato, in un continuo dialogo e bilanciamento con gli altri valori costituzionali.
Tutelare l’ambiente in quanto tale, e non solamente in termini strumentali, e parimenti valorizzare a livello costituzionale anche lo “sviluppo sostenibile” in un’ottica di responsabilità verso le generazioni future, rappresenta un decisivo tassello verso la costruzione di una società più equa, perché costituisce la premessa per porre un concreto argine allo sfruttamento delle risorse naturali (limitate) ed alla visione assolutizzante del principio di “concorrenza” e delle altre libertà economiche[3].
Dal riconoscimento costituzionale dei beni “ambiente”, “ecosistema” e “sviluppo sostenibile”, correlati tra loro anche nell’ottica di una responsabilità intergenerazionale, può derivare verosimilmente anche una «revisione degli schemi consueti dell’azione amministrativa»[4] ed al contempo la ricerca di nuovi equilibri come limite alla conflittualità sociale in un’ottica solidaristica (art. 2 Cost.).
La riflessione sul tema ambientale – la sua riforma in termini di autonomo valore costituzionale, collocato tra i principi fondamentali – si allarga e coinvolge, infatti, anche l’ambito economico e sociale mettendo in luce come la «crisi dell’efficienza del sistema capitalistico fa emergere la necessità di una connotazione etica delle relazioni e delle operazioni che orientano i mercati e di una ridefinizione delle finalità ultime delle imprese»[5]: così la sostenibilità ambientale può rigenerare anche il concetto di “profitto”.
L’ambiente è d’altronde quella casa comune in cui tutti noi abitiamo e dovremmo abitare anche come fratelli, come ci ricorda Papa Francesco.
 
 
[1] Si tratta dei disegni di legge n. 83/2018; n. 212/2018 e n. 1203/2019 e del progetto di legge n. 1535/2018. Sul punto: M. D’Amico, Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019), in Osservatorio AIC, fasc. 6/2019, pp. 93-112.
[2] A tenore del quale: “1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni”.
[3] Sul rapporto tra ambiente e libertà economiche, v. R. Rota, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, in Trattato di diritto dell’ambiente, a cura di E. Picozza- P. Dell’Anno, Padova, 2012, pp. 176 e ss.
[4] È espressione di F. Spantigati, Le categorie necessarie per lo studio del diritto dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 1999, p. 236.
[5] Così A. Sciarrone Alibrandi, Economia etica, formiamo i giovani, in Corriere della Sera, 24 settembre 2019.