L’anno iniziato non sembra collocare la questione ambientale e la tutela dei beni comuni al centro del dibattito pubblico, nonostante abbiano occupato, in un passato recente, una posizione di assoluta centralità nelle agende politiche e istituzionali. Occorre tuttavia precisare che una diversa lettura emerge dall’analisi delle dinamiche economiche e di mercato, dove si registrano segnali meno recessivi rispetto alla narrazione politico-istituzionale dominante.
Resta nondimeno incontestabile che, allo stato attuale, la fonte energetica fossile ed il modo con cui si cerca di accaparrarsela, continuino ad assumere un ruolo preminente, con un protagonismo che richiama, per intensità e centralità strategica, quello già sperimentato oltre mezzo secolo fa.
Sotto il profilo politico, l’attuale fase storica appare segnata da un preoccupante ritorno a logiche conflittuali e di potenza, alimentate anche da un rinnovato impulso allo sfruttamento predatorio delle terre rare o delle fonti fossili. Le recenti dinamiche geopolitiche, unitamente alle scelte apertamente regressive assunte da talune leadership globali in materia ambientale, impongono agli ordinamenti giuridici nazionale ed europeo una risposta non meramente contingente, bensì strutturata attraverso strumenti normativi coerenti, effettivi e dotati di una chiara proiezione prospettica.
In tale contesto si impone come urgenza la trasposizione giuridica del principio di ecologia integrale, così come delineato nell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della casa comune. La sua positivizzazione, in termini sistematici, all’interno dell’ordinamento dell’Unione e di quello interno, non può più essere relegata a suggestione etico-culturale da salotto, ma deve configurarsi quale categoria giuridica, necessaria e idonea ad orientare in modo vincolante la produzione normativa e l’azione amministrativa pubblica.
La gravità del contesto attuale consente di superare definitivamente una lettura superficiale dell’ecologia integrale quale mero principio morale. Essa deve essere assunta come principio regolatore dell’ordinamento, capace di incidere sul processo di bilanciamento tra diritti fondamentali, interessi pubblici e libertà economiche. A fronte della regressione ambientale in atto su scala globale, l’ordinamento europeo e quello nazionale sono chiamati a svolgere una funzione di argine normativo e di presidio democratico, opponendosi a derive che tendono a subordinare i beni comuni a logiche meramente economiche e finanziarie. In questa prospettiva, la giustizia ecologica-sociale, elevata a principio, assurge a criterio di legittimità dell’azione pubblica e impone un ripensamento complessivo del sistema delle fonti del diritto.
È doveroso riconoscere che in tale direzione si collocano, con indubbia rilevanza, le recenti modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che sanciscono a livello costituzionale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché la subordinazione dell’iniziativa economica privata a finalità ambientali. È bene dare atto che accanto al dato costituzionale, il diritto positivo già conosce istituti idonei a dare attuazione, seppur parziale, a tale impostazione, tra i quali assume particolare rilievo il green public procurement (appalti verdi), quale strumento di integrazione di criteri ambientali negli appalti pubblici. Tuttavia, la vera svolta, nell’ottica della tutela del creato, non risiede nella creazione di nuovi istituti giuridici, bensì in un mutamento di paradigma: l’ecologia integrale deve essere riconosciuta quale principio direttamente incidente sul bilanciamento tra diritti, poteri e interessi giuridicamente rilevanti.
Ne consegue che il diritto ambientale non può più essere considerato un ambito specialistico del diritto amministrativo, ma deve essere inteso come dimensione trasversale dell’intero ordinamento, capace di permeare settori quali gli appalti pubblici, il governo del territorio, la fiscalità, la programmazione economica, nel solco dei principi di precauzione, prevenzione e “chi inquina paga”. Tale evoluzione deve riflettersi anche sul piano processuale, attraverso l’ampliamento della legittimazione ad agire in materia ambientale, la progressiva riconfigurazione dell’interesse legittimo ambientale in chiave collettiva e il rafforzamento del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi previsto dalla L. 241/1990.
In definitiva, il diritto è chiamato a svolgere la funzione di architettura del futuro: non soltanto strumento di regolazione dell’esistente, ma antidoto alla regressione e leva di progresso, a presidio di una sovranità fondata sulla giustizia ambientale e sulla tutela effettiva dei beni comuni. In questo quadro, il principio di ecologia integrale consente di ricondurre ambiente, persona e territorio entro un medesimo orizzonte, ormai giuridicamente cogente.