«Mai privare del diritto di ricominciare». Le parole chiare di Papa Francesco ci ricordano che anche il reo ha il diritto di riparare al male fatto e di reinserirsi nella comunità. L’Unione Europea riconduce alla materia della giustizia riparativa «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale». La normativa dell’Unione è ispirata principalmente ai cd. Basic Principles della giustizia riparativa (o anche restorative justice) elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002.

In tali procedimenti la comunità assolve un ruolo centrale, essendo la prima vittima del delitto. Infatti, oltre al danno nei confronti della vittima, nella commissione del reato viene anche rotto il legame tra il reo e la comunità di appartenenza.

Per attuare l’auspicato cambio di paradigma nella concezione della pena, occorre che il recupero della dignità del detenuto passi anche attraverso l’incontro con la vittima e con la comunità. Solo questo incontro il reo potrà riconoscere le proprie colpe e percepire la necessità di riparare al male fatto, mentre dall’altro lato la vittima potrà recuperare fiducia nella giustizia e superare la ferita per l’ingiustizia subita, mitigando così sentimenti quali odio e vendetta. Inoltre, il reinserimento del reo nella società non dovrà essere inteso come un momento personale del singolo detenuto ma, piuttosto, come una riconciliazione dello stesso con tutta la comunità e con la totalità del tessuto di relazione che la sua azione ha lacerato.

Una modalità utile alla ricomposizione di questa dolorosa frattura potrà essere l’ingresso della comunità nelle strutture penitenziarie, in modo che l’uscita dall’istituto di pena sia la tappa finale di un percorso che ha inizio precedentemente con il riconoscimento delle proprie responsabilità da parte dell’autore del delitto.