di Francesco Occhetta
Dire “famiglia” oggi è fuori moda, parlarne sembra quasi démodé eppure la Costituzione italiana dedica alla famiglia e al matrimonio gli articoli 29, 30 e 31, le cui disposizioni sono tra loro connesse. Per i costituenti regolare l’istituto familiare implicò un «cambio di rotta» culturale rispetto alla visione etica e antropologica su cui si basava l’idea di famiglia nel periodo storico prerepubblicano.
Nello Statuto Albertino del 1848 il termine «famiglia» compariva solo per la “famiglia reale”. Lo Stato liberale si limitava a tutelare l’istituto giuridico della famiglia per disciplinare il patrimonio dagli effetti del matrimonio. La famiglia era pensata come l’«ambiente» in cui la «donna-madre preparava l’avvenire del popolo italiano», insegnando la morale e la religione. Il diritto di famiglia italiano dall’Unità al periodo fascista è stato influenzato dal Codice Civile di Napoleone del 1804, nel quale la famiglia, pensata come «cellula dello Stato», era fondata sul matrimonio civile (un trattato di diritto pubblico) che tracciava la separazione tra lo Stato e la Chiesa e il rapporto tra coniugi si basava sulla disuguaglianza.
Con l’avvento del regime fascista, la famiglia venne asservita ai fini dello Stato. I genitori avevano il dovere di educare e di istruire la prole sui «princìpi della morale», in conformità al «sentimento nazionale fascista» (art. 147 cc.). Per favorire le nascite il regime introdusse la tassa sui celibi, escluse l’accesso ai pubblici impieghi per i non coniugati, istituì privilegi di carriera ed esenzioni d’imposta per coloro che avevano una famiglia numerosa. Un decreto del 1938 limitò ad un massimo del 10% la presenza delle donne nel pubblico impiego, mentre rimaneva marcata la disuguaglianza tra uomo e donna. Basti ricordare due esempi: l’adulterio della moglie costituiva reato, mentre l’uomo compiva reato solamente nel caso di concubinato; la comunione dei beni era imposta per legge e includeva tutti i beni della dote della moglie di cui il marito era l’unico amministratore.
In breve, fino alle soglie della Costituente del settembre 1946, la famiglia aveva il compito di trasmettere i valori fascisti e garantire la figura del pater-familias.
La sinistra era interessata a regolare la famiglia per introdurre il principio di uguaglianza tra i coniugi, ma al suo interno esistevano forti punti di divergenza. Per i socialisti la famiglia si limitava ad essere una «costruzione storica», che la Costituzione non avrebbe dovuto regolare. Per i comunisti, invece, regolare la famiglia era una forma di controllo della società e del territorio. Per queste ragioni, sia l’on. Togliatti sia l’on. Jotti non si schierarono a favore del divorzio per almeno tre motivi: era stato vietato in Russia nel 1935 da Stalin; il loro elettorato contadino e parte dei loro deputati erano contrari; temevano una campagna politica della DC a loro svantaggio. Ma c’era di più, in quanto i comunisti giocarono su due fronti: da una parte insieme ai cattolici per la difesa della famiglia, dall’altra contro di loro sulla questione dell’indissolubilità del matrimonio.
Per il gruppo democristiano regolare la famiglia nella Costituzione significava, da una parte, assicurare alla persona umana la sua crescita e il suo sviluppo e, dall’altra, garantire alla società il più importante «ente intermedio» che a livello sociale si poneva tra il singolo e lo Stato.
Il 30 ottobre 1946 Moro afferma un’idea fondamentale: «Si può raffigurare la famiglia nella sua struttura come una società complessa non soltanto di interessi e di affetti, soprattutto dotata di una propria consistenza che trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone».
L’art. 29, che definisce la famiglia nella Costituzione, frutto dell’accordo tra De Gasperi e Togliatti, è stato pensato come un architrave sorretto da quattro colonne, soprattutto dal principio di solidarietà e da quello personalista dell’art. 2, in cui si afferma che la Repubblica «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; poi dal principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.) e di autonomia riconosciute dall’art. 5.
Il fondamento antropologico è di carattere relazionale, in cui la persona è colta nel suo naturale sviluppo, crescendo negli affetti e nelle relazioni solidali. Rispetto alla famiglia «cellula dello Stato» concepita dal fascismo, la famiglia nella Costituzione è il luogo della relazione e della formazione alla vita politica e sociale del Paese, basato sulle categorie di reciprocità e di solidarietà tra i suoi componenti. La reciprocità non si limita all’«essere con», ma è soprattutto un «essere per», sia nell’ambito privato che in quello sociale. La solidarietà è invece l’aiuto – in solidum – tra i membri che condividono un comune destino.
È da queste radici che occorre ripartire per inquadrare a livello antropologico il dibattito in corso sulle famiglie e le pari opportunità, che vanno riconosciute come faccia della stessa moneta, ovvero della famiglia regolata nella Costituzione. Se così non fosse, contrapporre ideologicamente famiglia e pari opportunità sarebbe un rischio troppo grande, gestito da minoranze appoggiate da politici compiacenti. L’armonia da ricercare, invece, emerge dai ripetuti interventi sul tema della famiglia fatti dal Presidente della Repubblica.
Dal dibattito dei costituenti emerge il ruolo di sostegno e di aiuto dello Stato alla famiglia che questo governo è riuscito ad onorare, grazie alla Ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Elena Bonetti, che ha trovato l’appoggio da buona parte delle forze politiche, in particolare in parte del PD.
In un tempo in cui il tasso di fecondità è pari a 1,24 figli per donna, il Family Act abbandona una storia di misure isolate e centra le politiche familiari sulla dignità della persona e sul ruolo sociale della famiglia. È lo sguardo universalistico, ispirato all’art. 3 della Costituzione.
Con i suoi cinque assi, il Family Act prevede un investimento economico forte nelle nuove generazioni con l’assegno universale ai figli, la progettazione di un sistema di servizi di sostegno ai genitori, a partire dagli asili nido, drammaticamente carenti soprattutto al Sud, e da congedi parentali che permettano ugualmente a padri e madri il tempo della cura familiare; una forte attivazione del lavoro femminile, finora penalizzato da un modello che in Italia contrappone maternità e lavoro, e politiche attive per i giovani, perché siano sostenuti nell’ingresso nel lavoro, nelle spese per lo studio e per la casa.
Questa per Mario Draghi è una riforma di accompagnamento al Pnrr: con l’ultimo DL Semplificazioni, per la prima volta gli appalti pubblici avranno condizionalità e premialità sulla parità di genere e sui giovani. E dal 1° luglio vede la luce, con una misura ponte, l’assegno per i figli, che diventerà strutturale da gennaio. Definito “unico” per riorganizzare il caos di detrazioni fiscali esistenti per alcune categorie di genitori lavoratori, l’assegno del Family Act sarà “universale”, perché voluto per ogni bambino, come principio di pari opportunità. Un bel segno.