di Giuseppe Bova Crispino
 
Le crescenti criticità ambientali e sociali hanno indotto i legislatori ed il mondo delle imprese, a partire dagli anni 2000 con particolare sensibilità, a porre la sostenibilità dell’attività di impresa al centro del dibattito pubblico e delle agende istituzionali internazionali.  La dottrina, elaborata da Milton Friedman circa cinquanta anni fa e risultata a lungo assolutamente dominante, secondo cui obiettivo delle Corporation è esclusivamente quello di creare e massimizzare valore per i soci, è attualmente oggetto di critiche e revisioni.
 
Nell’ agosto 2019 la “Business Roundtable[1] ha proposto l’ormai celebre “Statement on the Purpose of the Corporation” secondo il quale la Corporation, accanto al profitto per gli azionisti, deve avere riguardo anche ad altri interessi come quelli dei clienti, dipendenti, fornitori, comunità, declinando nei confronti di tutti loro l’impegno a generare valore in un orizzonte di lungo periodo. Soltanto pochi mesi più tardi il Davos Manifesto, con il quale si concludeva il World Economic Forum[2],  affermava che le società non devono servire solo i propri soci ma tutti gli stakeholders e la comunità in generale. La medesima logica, ancora, ha raccolto consensi anche nell’industria finanziaria. Larry Fink, CEO di Blackrock, il più grande asset manager al mondo, nella lettera inviata nel 2019 agli amministratori delegati delle società di portafoglio, invitava le società a non esaurire il proprio “scopo sociale” nella mera finalità lucrativa ma ad articolarlo in una prospettiva di lungo termine avendo riguardo ad una vasta gamma di stakeholders.[3]
 
Il quadro legislativo e regolamentare è indicativo di un graduale ma deciso processo politico istituzionale orientato nel senso di allargare effettivamente l’orizzonte del c.d. interesse sociale, inteso come interesse della società/impresa, oltre i soli azionisti e sino a comprendere altri attori rilevanti per l’attività dell’impresa quali: i clienti, i dipendenti, i fornitori, la comunità.
 
Nel solco tracciato dalle Nazioni Unite[4], la considerazione dell’UE verso la sostenibilità dell’attività d’impresa è rapidamente cresciuta nell’ ultimo decennio. L’adozione della Direttiva sulle informazioni non finanziarie[5] ha rappresentato un passaggio decisamente significativo nella prospettiva in esame. Discende da tale Direttiva una prima estensione degli interessi di cui gli amministratori devono tenere conto ed un possibile ampliamento del perimetro dei loro doveri fiduciari. Essa impone alle grandi imprese europee obblighi informativi e di rendicontazione rispetto all’ impatto ambientale e sociale delle loro attività.
 
La Commissione Europea ha assunto, in seguito, i principali impegni in materia di sostenibilità mediante il Piano d’Azione per la Finanza sostenibile del 2018. Ricorrono tre principali iniziative legislative, rilevanti in particolare per l’industria finanziaria, destinate all’implementazione del richiamato Piano d’ azione europeo:
 

  1. Il Regolamento sulla informativa sostenibilità nei servizi finanziari[6] che costruisce un quadro condiviso di obblighi di informativa ESG (Environmental, Sustainability e Governance) e requisiti di trasparenza per asset manager, intermediari e consulenti finanziari funzionale all’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;

 

  1. Il Regolamento sulla Tassonomia[7], la cui finalità è quella di favorire un mercato trasparente e accessibile, tale da concretizzare l’auspicato spostamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili. Si intende creare un linguaggio condiviso di sostenibilità ed istituire criteri uniformi per classificare un’attività come ecosostenibile;

 

  1. Il Regolamento sugli indici di riferimento UE di transizione climatica[8] che stabilisce obblighi precisi di informazione nell’ottica di assicurare trasparenza ed un quadro informativo completo, omogeneo, integro per gli investitori, riducendo i rischi di c.d. greenwashing.

 
Abbiamo assistito, per quanto detto, ad un chiaro cambio di prospettiva culturale dei legislatori e del mercato rispetto ai c.d. fattori ESG. Da una rilevanza degli stessi sul piano meramente etico, tali fattori hanno gradualmente assunto, a partire dagli anni 2000, rilevanza giuridica e sono diventati strumenti di gestione del rischio, di cui è necessario tener conto sia dal lato degli amministratori, in quanto gestori dell’impresa, sia dal lato degli investitori istituzionali per i quali tali fattori sono diventati criteri di selezione delle società in portafoglio. Inoltre la relazione fra sostenibilità e processo di creazione di valore è oggi considerata dal mercato non più in termini di accessorietà ma alla stregua di un rapporto organico. I fattori ESG sono diventati una “questione di valore e non solo di valori”.
 
A livello di ordinamento nazionale, la più rilevante novità nella prospettiva in esame è riconducibile proprio all’ impulso della disciplina europea. Si tratta del D. Lgs. 254/2016, di trasposizione della suddetta Direttiva 2014/95/UE. Esso prevede l’obbligo, per le società che rientrano fra gli enti di interesse pubblico di grande dimensione (società quotate, banche ed assicurazioni), di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario tale da fornire informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Devono essere informazioni rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa. Tale ricognizione intende focalizzare l’attenzione dell’organo amministrativo sulle opportunità e sui rischi che i suddetti fattori, non meramente finanziari, possono avere sull’attività di impresa.
 
Inoltre, una disciplina innovativa dell’ordinamento italiano, quanto ai profili della sostenibilità nell’esercizio dell’attività di impresa, è quella della società benefit introdotta con la legge di stabilità del 2016. Siamo dinanzi ad un modello specifico di società lucrativa che persegue, in virtù di una espressa scelta statutaria, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, di impatto positivo su società e ambiente. Tale peculiare scelta organizzativa incide sugli obblighi degli amministratori, sul loro regime di responsabilità, in quanto la società benefit deve essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie indicate quali destinatari, contemperando dunque interessi lucrativi con finalità di beneficio comune[9].
 
Da ultimo, posto che il concetto di sostenibilità non è una regola puntuale di comportamento ma un framework, un quadro generale all’interno del quale gli amministratori di una società oppure i gestori di un portafoglio sono liberi di muoversi, prediligendo dunque una misura ad altre possibili, si pone una questione di politica legislativa non eludibile[10]. Essa risiede nell’esigenza di individuare criteri chiari di controllo della discrezionalità degli amministratori. Un’eccessiva discrezionalità può ergersi a problema insormontabile sino a diventare di rottura.
 
A tal fine appare necessario che il legislatore (nazionale o europeo) si interroghi e prenda posizione, senza ambiguità, a beneficio della trasparenza, sul tema preliminare ed anzi essenziale degli scopi della società. Una linea di politica legislativa non più ambigua su tale aspetto, indubbiamente complesso e critico, aprirebbe la strada al collegato intervento riformatore relativo al modo in cui realizzare un adeguato bilanciamento tra multiformi interessi in gioco. Un chiaro intervento del legislatore nella direzione sollecitata consentirebbe anche di ridurre, sino ad eliminare, spazi per comportamenti opportunistici delle imprese, dichiarazioni di un impegno in attività sostenibili che celano solo vuote strategie di marketing ed autoreferenziale interesse a pubbliche relazioni. 
 
 
[1] www.businessroundtable.org: si tratta di un’Associazione/Think tank tra le principali società americane accomunate dalla stakeholder governance.
[2] https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universa
[3] Lettera ai CEO del 18 gennaio 2019: http://corpgov.law.harvard.edu/2018/01/17/future-of-the-corporation.
[4]  Un primo rilevante punto di riferimento è rappresentato dai sei principi promossi dalle Nazioni Unite nel 2006, noti come Principles for Responsible Investments. Le Nazioni Unite, successivamente nel 2015, definivano l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile – c.d. Sustainable Development Goals, SDGs: https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu . Nello stesso anno 2015 gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima del 1992 siglavano l’Accordo di Parigi: http://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
[5] Direttiva 2014/95/UE
[6] Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019
[7] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020
[8] Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019
[9] Per una disamina delle c.d. Socità benefit: AA.VV., Le società benefit, a cura di Bellavite Pellegrine e Caruso, 2020; PETRASSI, Le società benefit, in Diritto amministrativo e degli enti locali, 2021.
[10] Con particolare attenzione al dibattito su questi profili nell’ ordinamento italiano, TOMBARI, Poteri e interessi nella grande impresa azionaria, Milano, 2019.