In vista del referendum costituzionale che si voterà il 22 e il 23 marzo 2026, Connessioni ha organizzato diversi momenti di confronto con esperti del settore che hanno portato ed esposto posizioni e prospettive differenti. In particolare, i contenuti del referendum sono stati approfonditi dai membri della nostra comunità anche durante un incontro del gruppo dei dialoghi spirituali nel mondo. Oggi ospitiamo la riflessione del prof. Stefano Ceccanti.
“Un sì personalista e pluralista”
di Stefano Ceccanti
Per capire meglio il referendum di oggi dobbiamo risalire al processo inquisitorio, come impostato dallo statalismo continentale, già durante gli Stati liberali, e poi portato all’estremo col fascismo.
Il punto di partenza era la sicurezza dello Stato e non la dignità delle persone e la conseguenza era un monolitismo nelle istituzioni tra Governo, accusatori e giudici tutti insieme.
Quindi una logica statalista, anti-personalista e monista, anti-pluralista.
Poi sulla scia del liberalismo anglosassone ci siamo incamminati verso il processo accusatorio, che all’opposto è personalista e pluralista, tra i poteri e dentro ciascun potere.
Questa è la concezione dei rapporti tra persona e Stato che troviamo enunciata con chiarezza, per merito del padre gesuita Murray, nell’apertura della Costituzione conciliare Dignitatis Humanae:
“Nell’età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive. “
La Costituzione, muovendosi su questa scia inserì vari principi innovativi quali quelli di non colpevolezza fino a condanna definitiva e della finalità della pena di rieducazione del condannato e ruppe già il rapporto tra governo e ordine giudiziario, operazione già fattibile nel testo. Con la settima disposizione, per non creare vuoti, stabilì che il vecchio ordinamento giudiziario sopravvivesse fino all’emanazione di una nuova legge conforme a Costituzione.
Il nuovo processo varato a fine anni ’80 e poi la costituzionalizzazione di alcuni suoi principi nel 1999 con la revisione condivisa dell’articolo 111 per stabilizzarne la forza hanno segnato un punto di svolta. Sia pure con le loro differenze, il nuovo 111 ora dice che sia pubblico ministero sia avvocati sono parti e che il giudice è terzo e imparziale, ossia equidistante. Ma se sono entrambi parti non ci può più essere un Csm unico, il giudice non può sedere solo con gli accusatori che potrebbero influenzarlo. C’è però ancora una forte resistenza culturale perché molti accusatori cercano di sminuire la definizione di parte, qualcuno addirittura parla di “parte imparziale” come se, una volta formulata una ipotesi accusatoria il pm non avesse il legittimo obiettivo di giungere a una condanna. Quando i nostri parlamentari nel 1999 scrissero quel testo sapevano benissimo che esso comportava il superamento del Csm unico ma, come ha affermato Cesare Salvi, allora capogruppo dei Ds, padre della riforma insieme a Marcello Pera, lo scontro tra pubblici ministeri e Berlusconi rendeva inopportuna sul momento quella conseguenza, che avrebbe potuto essere ripresa in una fase successiva. Lo stesso per ciò che riguardava la Corte disciplinare, oggetto di varie ipotesi a partire dalla Commissione Paladin nel 1991, per evitare che in uno stesso organo, il Csm si potessero mescolare giudizi disciplinari e scelte amministrative.
Quindi siamo in presenza di una nuova architettura degli organi che non cambia i rapporti tar politica e giustizia, ma che è invece capace di distinguere giudizi e amministrazione e di portare più pluralismo ed equilibrio all’interno dell’ordine giudiziario, consentendo quindi ai giudici di poter dire dei no agli accusatori perché non più soggetti a un Csm unico. Come abbiamo avuto una crescita di pluralismo nel legislativo (coi legislatori regionali ed europei che si sono aggiunti al Parlamento) e nell’esecutivo (coi Governi regionali, il Consiglio europeo e la Commissione europea che si sono aggiunti al Governo nazionale e alle Giunte comunali) è tempo che il pluralismo sia pieno anche nel giudiziario.
Questa è la posta in gioco culturale del referendum sulla giustizia, al di là delle singole norme e di ogni strumentalizzazione politica di parte.