di Fabrizio Urbani Neri*

 
 
Che la libertà senza sicurezza porti all’anarchia e la sicurezza senza libertà al dispotismo è un dato pacifico nella storia dei popoli. La ricerca di un punto di equilibrio è la mèta delle moderne democrazie, dal cui esito dipende il successo o la sconfitta di un sistema di governo.
 
Che dire, allora, in tale ambito, nell’attuale quadro di pandemìa da Covid19 dei nostri giorni, delle misure di salvaguardia della salute pubblica adottate dai vari Paesi colpiti dal virus? Fino a che punto la sicurezza si è spinta in forme di controllo della vita sociale? E fino a che punto, quindi, è lecito chiedersi, sia stata messa in discussione la libertà nei Paesi occidentali?
Per chi come me ha preso parte alla task force del Ministero dell’Innovazione dedicata allo studio degli effetti giuridici, sociali ed economici dell’epidemia in corso, il problema è apparso subito chiaro nella sua concreta manifestazione.
 
Prendiamo, ad esempio, lo studio sulla fattibilità di un app per il tracciamento dei contatti. Qui il dilemma si è reso al contempo palese e inestricabile nei seguenti termini: una soluzione di tracciamento volontaria è giuridicamente ineccepibile, ma scarsamente efficace, mentre un’app obbligatoria è efficace in termini di controllo al contagio, ma giuridicamente va contro i più elementari princìpi posti a tutela di una libertà fondamentale, qual è la riservatezza.
Se è vero, quindi, come ha scritto The Economist del 25 aprile 2020, che “se l’Europa avesse una religione ufficiale, quella sarebbe la privacy”, dobbiamo convenire con la suddetta rivista che scelte come quelle di rendere volontaria oppure obbligatoria una applicazione di tracciamento dei dati costituiscono un test per i cittadini europei sulla fiducia che hanno nei governi nazionali e nelle istituzioni europee.
 
Quando, infatti, si tocca il tema della protezione dei dati, ci si interroga sul grado di equilibrio che occorre raggiungere tra libertà e sicurezza ed il compito dato al giurista allora non è più (solo) quello di scegliere la base giuridica di un app pubblica, bensì quello, assai più delicato, di tracciare la linea tra sicurezza e sorveglianza.
 
Sia chiaro, il GDPR, il Codice della Privacy europeo (regolamento UE 2016/679, in Italia la disciplina è riprodotta nel D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche) non impedisce la deroga alla tutela della riservatezza per motivi di sanità (art.9 del Gdpr), ma nel concedere ciò, lascia in pratica “carta bianca” al Governo nazionale. La questione, pertanto, è che, quando si parla di privacy, per dirla seguendo le orme di un intervento dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia europea, in una decisione del 2016, (causa C-203/15, che in quell’occasione si occupava della derogabilità alla privacy nella lotta al terrorismo, guarda caso un’altra delle “grandi paure” di questo incerto inizio di XXI secolo) il dibattito sulla proporzionalità di una misura che leda i diritti fondamentali “dà luogo a un dibattito sui valori che devono prevalere in una società democratica e, in definitiva, sul tipo di società in cui vogliamo vivere( par. 248)
 
E siccome la questione diventa di natura politica, più che giuridica, si è preferito nella task force limitare l’impegno a fornire raccomandazioni all’autorità di governo per una costruzione della tecnologia in fieri sulla base delle seguenti linee di fondo.
 
In pratica, un’app privacy-oriented dovrebbe funzionare come segue:

  • il segnale Bluetooth LE (Low Energy) degli utenti che hanno scelto di installare l’app, viene registrato dalle analoghe applicazioni con le quali “entrano in contatto”;
  • viene così creato un libretto dei contatti per ciascun utente;
  • quando un utente viene diagnosticato contagiato dal COVID-19 il suo dispositivo trasmette i dati al server del soggetto pubblico che gestisce il sistema, che provvede quindi a informare gli altri utenti – che abbiano egualmente volontariamente installato la medesima app – di essere a rischio contagio perché sono entrati in contatto con una persona risultata contagiata.

 
Principi di sicurezza e privacy consigliati:

  • Volontarietà: l’adesione al sistema deve essere frutto di una scelta realmente libera da parte dell’interessato e la mancata adesione al sistema non comporta svantaggi per l’esercizio dei diritti fondamentali.
  • Previsione normativa: legge o d.l.
  • Trasparenza: idonea informazione sul trattamento e in particolare sulla psudonimizzazione dei dati;
  • Determinatezza ed esclusività dello scopo: il tracing dev’essere finalizzato esclusivamente al contenimento dei contagi, escludendo fini ulteriori, ferme restando le possibilità di utilizzo a fini di ricerca scientifica e statistica.
  • Minimizzazione dei dati: i dati raccolti devono poter tracciare i contatti stretti e non i movimenti o l’ubicazione del soggetto con tecniche di anonimizzazione e psudonimizzazione.
  • Non esclusività del processo algoritmico e possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
  • Interoperabilità con altri sistemi di contact tracing utilizzati in Europa.
  • Reciprocità di anonimato tra gli utenti dell’app, i quali devono peraltro non essere identificabili dal titolare del trattamento, dovendo la identificazione ammettersi al limitato fine dell’individuazione dei contagiati.

 

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Detto questo, la tecnicalità certo non esaurisce il problema e il giurista, che si arrestasse a questo punto, si disvelerebbe nel formalismo delle norme, assomigliando non poco al Mastroianni del film “8 e ½” di Fellini, che interpretava il ruolo di un regista in crisi, il quale si rifugiava nel sogno, anziché affrontare le sfide della realtà.
E qui, nella realtà, il terreno di sfida è bello e pronto, se è vero che, da un lato, uno studio di previsione dei ricercatori di Oxford (riportato su Le Monde da M. Untersinger) dice che l’app serve a qualcosa se è utilizzata da almeno il 60% della popolazione, mentre, dall’altro, un social network popolare come Facebook risulta avere in Francia meno di 30 milioni di utenti attivi su una popolazione di 67 milioni.
 
Insomma, terminato il lavoro sui profili giuridici, il giurista si trova come il sarto del re, che, dopo avere creato un vestito, dovrebbe convincere una discreta fetta della popolazione ad indossarlo; ma perché mai? Perché un cittadino dovrebbe accettare l’intrusione di un pubblico potere nei suoi rapporti personali? Vedremo, allora, nel far “esplodere” questa domanda di senso, come alla fine di questa breve e sommaria ricerca, i vecchi attrezzi del personalismo saranno forse serviti a una migliore comprensione del problema.
 
In estrema sintesi:

  • nei Paese dell’est asiatico è obbligatoria in quanto la tutela oggettiva dell’interesse pubblico della salute è preminente su ogni diritto soggettivo del cittadino; essendo più importante il ritorno alla normalità della protezione dei dati, si tutela la sicurezza attraverso la sorveglianza (ad es. in Corea del Sud sono disposti anche controlli su carte di pagamento nei taxi);
  • nei Paesi occidentali, sono i cittadini a decidere quale grado di intrusione essi sono disposti a tollerare; è preminente l’interesse del singolo, per questo si tutela la riservatezza.

 
Siamo, tuttavia, in entrambi i modelli, lontani dalla Dottrina Sociale della Chiesa, ma non solo, siamo lontani dal cuore dell’uomo. Forse un’altra costruzione è possibile per rendere eticamente fondata questa tecnologia.
La Chiesa promuove, intendiamoci, la scienza e la tecnologia, ma nel senso che la tecnoscienza sia “capace di produrre il bello”, di “far compiere all’umano il «salto» nell’ambito della bellezza”, far crescere “il desiderio di bellezza” (Laudato sì, par.103, che include espressamente anche l’informatica nelle tecnoscienze, par. 104).
 
Tutto ciò ha a che fare col nostro discorso, il tracciamento-dati e il suo “perché usarla”. Non perché tutela lo Stato, né perché serve a difendere le “mura” del singolo cittadino. Vedete, si è molto discusso su quale incentivo può essere suggerito alla popolazione per diffondere l’uso dell’app in parola. Nei Paesi dittatoriali non c’è incentivo, è un ordine; qui da noi, in Occidente, c’è il libero mercato, la convenienza ad acquistare un prodotto, l’incentivo economico (sconti sul traffico telefonico, sui ticket sanitari etc.).
 
In Occidente si parte del presupposto che i dati sono beni immateriali di mia proprietà e li posso scambiare nel libero mercato se c’è una convenienza, un tornaconto personale. Tutto incomincia e finisce nell’ambito della sfera dell’individuo.
In realtà, l’unico vero incentivo è culturale, lambisce le regioni dello Spirito e deve corrispondere per il singolo individuo, a un salto della sua coscienza, ad una sua apertura: “salva la vita tua e degli altri” questo è il fine vero e ultimo di questa applicazione, e l’ottica (l’unica ottica che può garantire la sua riuscita) non può che essere pensata in chiave personalistica, perché il punto di caduta è spirituale: se decido di scaricare l’app, entro a fare parte di una comunità di relazioni (degli utenti), in cui uno aiuta l’altro. Potrò se contagiato avvisare altri a farsi i tamponi e curarsi, oppure essere io avvisato e prendere le mie precauzioni (tampone, autoquarantena); è una mutua assistenza, in cui si realizza il bene comune (della salute) attraverso un reciproco aiuto, un’interrelazione.
 
Si disvela così l’umano quale un’originalità che si realizza non chiudendosi in se stesso, bensì aprendosi all’altro, per dirla con Mounier.
Per questo tale tecnologia non è obbligatoria, né ispirata a tutelare una volontà egoistica, talmente timorosa del rischio della sicurezza dei suoi dati personali, da essere indifferente alle sue finalità e, quindi, insensibile al suo utilizzo, disposta a cedere se non per un guadagno personale.
 
Questa app, quindi, per come è stata costruita e per come può essere concepita, può allora, davvero, costituire per l’umano il «salto» nell’ambito della bellezza e raggiungerà il suo scopo (essere, cioè, largamente utilizzata) solo se pensata all’interno di una comunità di relazioni, dove l’originalità di ciascuno si apre a servizio, un servizio reciproco, dell’altro: il tuo gesto salva te stesso, ma salva anche me.
 
*avvocato e membro della task force del Ministero dell’Innovazione
fabrizio.urbanineri@avvocaturastato.it