L’ecologia sta abbracciando nuovi aspetti sociali, giuridici, politici; non più ecologia declinata come efficientamento ecologico della tecnica, ma ripensamento degli schemi sociali e comunitari. Nell’enciclica Laudato sii, Papa Francesco indica un metodo per affrontare la rivoluzione ambientale ecologica: “un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale”[1] . È necessario riflettere sulla tutela dell’ambiente non solo in termini di introduzione delle innovazioni tecnologiche improntate a uno sviluppo sostenibile nelle politiche energetiche, ma anche come creazione di nuovi modelli di inclusione e di collaborazione sociale.
Comunità di Connessioni si vuole proporre come enzima della transizione: monitorando, studiando, intervistando, informando e connettendo realtà virtuose che vogliono essere fautori del cambiamento, promuovendo un vero e proprio approccio bottom-up. All’interno della nostra associazione esiste un gruppo di studio e lavoro sull’ecologia sociale che, in particolare, si occupa delle Comunità Energetiche. Questo nuovo tipo di organizzazione rappresenta un vero passo in avanti verso un’ecologia integrale, fatta di una sostenibilità nuova, che usa la comunità come modello per l’attuazione delle politiche ambientali.
Per Comunità Energetica si intende un sistema di gestione energetica congiunto composto da enti pubblici locali o privati, che, all’atto pratico, deve tradursi in un sistema di gestione locale della produzione da fonti sostenibili e del consumo di energia elettrica. In questo nuovo modo di produrre e consumare energia l’approccio comunitario catalizza e velocizza l’introduzione dei sistemi di microproduzione di energia elettrica nei territori, coinvolgendo attivamente i membri nella gestione energetica della comunità nelle sue fasi di produzione, consumo, e scambio. Inoltre, la gestione energetica su scala locale aumenta l’autonomia dei territori rispetto al sistema elettrico nazionale e ne migliora l’efficienza. Questo comporta benefici economici oltre che un minor impatto ecologico.
A livello europeo, il concetto di Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) è stato introdotto con la Direttiva UE 2018/2001 (RED II) e recepito dal d.lgs 199/2021, dove viene individuato come soggetto giuridico[2] autonomo, senza che venga però specificata la veste giuridica da adottare per la costituzione. Premesso ciò, è necessario distinguere i casi di C.E.R costituite tra privati da quelle costituite tra Enti locali e/o tra privati e Enti. Infatti, nel caso in cui l’iniziativa riguardi i privati, vista la netta semplificazione degli iter autorizzatori per le opere (in alcuni casi ricondotti all’edilizia libera), non vi sono grosse problematicità in merito alla costituzione delle citate CER e delle relative opere.
Invece, le Comunità Energetiche che auspicano e prevedono la partecipazione degli Enti Locali nella loro costituzione e nel loro funzionamento, non possono esimersi dal rispetto dei principi pubblicistici in tema di partenariato pubblico-privato. Dai giudici contabili in sede consultiva è già stato osservato che, qualora si volesse costituire una qualsiasi collaborazione tra Amministrazione e privati, ad esempio con una fondazione, questa dovrebbe comunque rispettare determinate caratteristiche relativamente alla struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l‘impatto economico-finanziario che lo stesso avrebbe per l’Ente Locale.
La Corte dei Conti ha infatti messo in guardia le Amministrazioni sull’ingresso dei privati nel settore pubblicistico, ed in particolare nel caso di una fondazione, è stato stabilito che: 1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica; 2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative; 3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’Organo di amministrazione o vigilanza dev’essere designato in maggioranza da un Ente pubblico (Delibera della Corte dei Conti Sez. Controllo Veneto 130/2020). Come è logico, la ricorrenza di tali condizioni dovrà necessariamente trovare campo di elezione nella motivazione del relativo provvedimento, ai sensi dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 (l’articolo che prevede l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi). Il monito del giudice contabile riguarda certamente anche l’effettiva creazione delle CER, che dovranno essere pensate con l’ausilio non solo di esperti tecnici, ma anche di cultori del diritto pubblico, che dovranno aiutare i soggetti interessati ad individuare il contenitore giuridico migliore per la regolamentazione del fenomeno.
Comunità di Connessioni ha deciso di supportare i territori attraverso attività di sensibilizzazione al problema del cambiamento climatico e ai vantaggi derivanti dall’istituzione di una CER, decidendo di favorire lo sviluppo di questo modello sul territorio, cercando di far incontrare tutte le categorie e gli attori in gioco. Se sei interessato al tema delle comunità energetiche, ne stai costituendo una o vorresti costituirla, mettiti in contatto con noi all’indirizzo mail comunita.connessioni@gmail.com.
[1] Laudato sii pt.49
[2] “..a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMIo autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari..”