di Margherita Amitrano Zingale*

 
 
 
 
La bellezza della Costituzione Italiana è data dall’aver posto come suo fondamento ed aspirazione la persona ed i suoi diritti, non in un’accezione individualistica ma in una dimensione comunitaria e solidale, che pervade ogni ambito della vita organizzata nonché gli stessi elementi costitutivi dello Stato[1].
Questa sua aspirazione può trovare un suo rinnovato e significativo compimento, proprio in un frangente drammatico, come quello dettato dall’emergenza Covid-19, che consente alla cittadinanza tutta – destinataria di provvedimenti via via più restrittivi di alcune delle libertà fondamentali – di vivere tali restrizioni con uno  “spirito” costituzionale[2].
 
Questa situazione di emergenza – come stato osservato[3] – pone in risalto come l’ordinamento democratico si fondi proprio sul principio solidaristico. Parimenti, lo stato emergenziale che stiamo vivendo mostra la facilità con cui possono riemergere derive antidemocratiche anche all’interno della stessa Unione Europea[4].
Come noto, i contesti di crisi inducono inevitabilmente a verificare i modelli di governance e valutare l’opportunità (ovvero la necessità) di riorganizzare gli stessi o pianificarne di nuovi[5], avendo chiara la direzione verso cui evolversi.
 
Tutto ciò induce a riflettere anzitutto sull’idoneità dell’attuale assetto dell’organizzazione amministrativa.
Si allude, da un punto di vista giuspubblicistico, alla necessità di aggiornare i modelli di amministrazione a fronte dell’evoluzione della società e all’emersione di nuove realtà complesse ed alla contestuale rinnovata valorizzazione del principio di sussidiarietà.
 
Sembra infatti concretizzarsi l’occasione per porre in essere un’attiva azione di riorganizzazione dell’apparato amministrativo – nel suo impianto generale ancor prima che nei suoi vari livelli – attraverso l’implementazione tecnologica della PA sia tramite una uniforme digitalizzazione della funzione amministrativa e dei servizi pubblici resi[6], sia tramite l’introduzione di forme di smartworking pubblico, che può davvero concorrere ad un efficientamento dell’attività amministrativa in un’ottica di risultato e, contestualmente, di risparmio di spesa.
 
L’auspicabile riforma prelude ad una riorganizzazione delle stesse risorse del settore pubblico a partire da quelle umane: consultando le gazzette ufficiali anche solo dell’ultimo anno emergono numerosissimi i bandi di concorso, soprattutto d’ambito locale, per profili professionali con vario inquadramento giuridico-economico con competenze in materia contabile, di governo del territorio, di servizi amministrativi in genere.
 
Il ricambio generazionale che sta evidentemente svuotando le amministrazioni di professionalità necessarie per il funzionamento delle comunità locali, può costituire l’occasione di un ripensamento della stessa organizzazione amministrativa anche attraverso la creazione di una “rete pubblica” di professionalità altamente qualificate e trasversali ai vari settori (contabilità pubblica, procedure di gara, governo del territorio, servizi amministrativi ecc.) a cui possa attingersi per coprire le varie specifiche esigenze, da indirizzarsi verso le varie realtà territoriali.
 
Si immagina la creazione di un sistema di “condivisione” delle competenze, che fuoriescono da un medesimo e qualificato percorso formativo[7] per poi diffondersi nelle varie realtà e settori dell’Amministrazione, a compiuta riprova che i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo dell’intera Nazione (art. 98 Cost.). In tal senso, ogni Amministrazione potrebbe così utilmente attingere “al bisogno” a tali professionalità pubbliche, modulando temporalmente il relativo rapporto di servizio, con conseguente beneficio per la qualità dei servizi resi e l’acquisizione di un know-how che rimarrebbe anche dopo che quella professionalità è eventualmente migrata verso altra Amministrazione.
 
L’idea della trans-territorialità, ovverosia la possibilità di circolazione[8] sul territorio anche delle professionalità amministrative pubbliche, senza un unico legame con una specifica Amministrazione territoriale, può altresì contribuire significativamente ad una maggiore uniformità, al rialzo, del livello qualitativo dei servizi in tutto il Paese e in definitiva ad una maggiore coesione sociale. La riorganizzazione amministrativa presupporrebbe, a sua volta, una nuova impostazione della formazione universitaria e post-universitaria, che dovrebbero essere improntate precipuamente alla formazione di professionalità[9] volte all’inserimento, comunque previa selezione, nell’Amministrazione pubblica, con una effettiva valorizzazione del merito e superamento di logiche meramente “politiche” e di cooptazione, nonché con ricadute positive sul livello culturale, sull’occupazione e l’inserimento nel mondo del lavoro.
 
Una riforma degli apparati pubblici orientata alla piena realizzazione dei valori costituzionali può davvero contribuire ad un serio sviluppo uniforme del Paese, valorizzandone le specificità territoriali[10].
 
Nell’ambito di tale processo può assumere un rinnovato ruolo il principio di sussidiarietà, entro cui valorizzare non solo l’attività degli enti territoriali ma altresì quella dei c.d. enti intermedi e dei cittadini, quale espressione evidente della responsabilità che riguarda ciascuno nella promozione e realizzazione del bene comune.
 
Il passo di un cammino più audace, ma la cui costruzione davvero potrebbe concorrere alla piena realizzazione di una Europa unita, dovrebbe essere rivolto ad uniformare anche a livello europeo alcuni dei modelli e delle procedure sul piano amministrativo[11] e non solo, allo scopo di favorire la circolazione delle competenze, la semplificazione, l’approccio condiviso a problemi comuni ma, anzitutto, la comune-unione tra i popoli.
 
 
*PhD in Diritto Pubblico
amitrano.zingale@gmail.com
 
 
[1] F. Giuffré, Alle radici dell’ordinamento: la solidarietà tra identità ed integrazione, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2019, 3, 556.
[2] D’altra parte è proprio la Costituzione “il terreno sul quale i conflitti, ineliminabili dalle società pluralistiche vengono discussi, canalizzati, risolti o per lo meno divengono oggetto di decisioni operanti medio tempore”: così P. Ridola, Il Costituzionalismo e lo Stato costituzionale, in Nomos, 2018, 2, 12.
[3] M. Ramajoli, Coronavirus, perché i sindaci possono emanare ordinanze più restrittive, 21 marzo 2020, in www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-legittime-ordinanze-restrittive-sindaci-e-regioni-ADjbVzE?refresh_ce=1.
[4] In tal senso l’approvazione della legge ungherese per la protezione dal Coronavirus che conferisce poteri straordinari e molto incisivi al Governo senza la previsione di un termine per il loro esercizio. Sul punto, v. P. Mori, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in www.federalismi.it, 2020, 8, pp. 206 e ss.
[5] Sull’impellente necessità che ciò avvenga: H. A. Kissinger, La pandemia del Coronavirus altererà l’ordine mondiale per sempre, in The Wall Street Journal (traduzione a cura di V. Rovinalti, Fondazione Magna Carta), 7 aprile 2020.
[6] Cfr. F. Notari, Il percorso della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche: ambiti normativi mobili e nuovi modelli di governance, in Giorn. Dir. Amm., 2020, 1, 21 e ss. Ma già: G. Cammarota, Servizi in rete della pubblica amministrazione, in Digesto, voce, 2011. Sulla prospettazione di un diritto ad Internet da inserire in Costituzione si è espresso lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della Conferenza stampa del 6 aprile u.s., con commenti positivi anche della stampa. Per tutti v.: R. Luna, Internet in Costituzione e la burocrazia della carta nel cestino, in Repubblica.it del 7 aprile 2020.
[7] Ispirato alla École nationale d’Administration.
[8] D’altra parte già sono previsti, in diversi concorsi, vincoli di permanenza temporanea presso la prima sede di servizio e di recente, lo stesso esame di specializzazione ha assunto carattere nazionale. Il passo successivo sarebbe quello di creare professionalità pubbliche, altamente qualificate nei vari settori, che possano esercitare in tutto il Paese, muovendosi anche “a chiamata” a fronte delle esigenze territoriali.
[9] Solo per fare alcuni esempi, si pensi all’ambito della gestione dei Fondi strutturali europei, così importanti nell’attuazione delle politiche di coesione, la cui gestione complessa richiede apposite professionalità; ovvero anche al campo tecnologico-informatico che si compenetra con quello strettamente giuridico, per cui sono effettivamente necessarie nuove tipologie di professionisti in grado di saper adeguare tecnologie e principi giuridici.
[10] Tenuto conto che, come noto, il territorio rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato ed una sua rinnovata valorizzazione attua quanto enunciato dalla stessa Costituzione (art. 5).
[11] A riprova della concreta incidenza dei principi europei sull’attività amministrativa, ad es. si v. Reg. 2019/515/UE in materia di circolazione delle merci su cui: S. Del Gatto, Il regolamento sul reciproco riconoscimento. Tendenze accentratrici e spinte alla cooperazione amministrativa, in Giorn. Dir. Amm., 2020, 1, 39-40, che ben ne evidenzia le criticità.