Secondo la tradizione giuridica rabbinica, un atto ripetuto tre volte diventa “chazaqah”, cioè ‘consuetudine fissa’. Nel 2006, nel 2016 e nel 2026, ogni dieci anni, il corpo elettorale puntualmente ha respinto tre volte altrettante proposte di riforma della Costituzione, avanzate dalla maggioranza di turno. Eppure le Camere hanno approvato 13 riforme dal 2000 ad oggi[1]. Non possiamo sapere se si consoliderà una sorta di rituale collettivo, certamente non una consuetudine giuridica, ma possiamo cercare di capire se esiste un filo rosso tra queste tre esperienze.
Al referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026 ha vinto il “no” con circa il 55% dei voti. Molte letture sono state da subito avanzate. Secondo alcuni il voto ha assunto un significato politico e gli elettori hanno voluto segnalare il proprio dissenso generale nei confronti del Governo. Per altri è il risultato diretto di una campagna elettorale confusa, mendace, in cui entrambi i fronti hanno fatto leva su iperboli e scenari apocalittici. Al di là delle opinioni, comunque, è emerso anche il dato che la maggioranza dei giovani avrebbe votato per conservare l’attuale assetto costituzionale.
Difficile comprendere le ragioni e le intenzioni di 26 milioni di elettori. Possiamo però provare ad avanzare almeno due ipotesi.
La prima, osservando il testo della riforma, chiedendoci se qualche elemento possa aver contribuito ad indebolire la proposta di modifica. Certo, il sorteggio è un meccanismo un po’ eccentrico rispetto al sistema costituzionale, difficile da digerire in qualche mese. Anche il rinvio alla legge ordinaria per disciplinare gli aspetti tecnici di questo meccanismo, forse, può aver generato sospetti sulle maggioranze di turno chiamate ad applicare la riforma. Questa nuova ‘Alta Corte’ – con un nome un po’ medievale, un po’ post-bellico – appare strana, le sue decisioni non sarebbero appellabili di fronte ad un terzo giudice. Ma in concreto, quanto possono aver pesato questi aspetti nell’opinione della stragrande maggioranza degli elettori? Si tratta di tecnicalità, la cui portata può aver motivato solo parte di quel 55% di “no”. Forse le ‘ragioni del testo’ non sono sufficienti a spiegare questo no.
Possiamo allora leggere le ‘ragioni del contesto’. Negli ultimi 20 anni, l’unico referendum costituzionale approvato dal corpo elettorale è stato quello relativo alla riduzione del numero dei parlamentari (2020). Cosa è successo in quel caso di diverso? Si sono allineati tre aspetti. Il primo è la convergenza di tutti i partiti politici sull’ipotesi di riduzione. Il secondo è quindi lo svolgimento di un dibattito parlamentare di qualità, in cui si sono scambiate e condivise diverse posizioni politiche. Il terzo è l’offerta al corpo elettorale di uno scenario istituzionale chiaro e coerente, in cui il futuro incerto si inseriva in un contesto, appunto, comprensibile intuitivamente come allineato alle direttrici di fondo che caratterizzano la Costituzione. In altri termini, è proprio il sostrato costituzionale che tiene insieme la partecipazione al referendum, la proposta parlamentare approvata da una ampia maggioranza e il confronto tra partiti politici. Questi elementi riflettono altrettanti pilastri della Costituzione che non sono vuote parole: il principio democratico e repubblicano (art. 1 Cost.), il principio personalista, la tutela dei diritti, i doveri e la solidarietà (art. 2 Cost.), l’eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.). Si tratta dei primi tre principi fondamentali non solo di un testo, ma di una comunità politica nazionale. In altri termini, restituiscono il carattere del sovrano, cioè il carattere del popolo italiano.
Si potrebbe quindi azzardare una spiegazione a caldo sull’esito del voto. La proposta di riforma non è solo o tanto la proposta di un testo. È invece la proposta di un contesto, anche di senso, nell’arco del quale si incastona il testo, con le sue tecnicalità che non appassionano i più. E, a parere di chi scrive, il sovrano si esprime sempre sul contesto, non tanto sul testo. L’Assemblea costituzionale aveva ragionato a lungo sulle ipotesi di coinvolgimento del popolo nella fase della revisione, ma sempre a partire da una convinzione chiarissima: le riforme devono essere svolte dalle Camere. Il problema delle riforme respinte, quindi, non dovrebbe essere cercato nella fase referendaria. Semmai, nella fase parlamentare. Il “no” è quindi il sintomo fisiologico, automatico, di una inceppo del Parlamento. Ancora più a monte, quindi, dei criteri di selezione dei parlamentari – prima di tutto di maggioranza – che non sono riusciti a imporre il metodo del dibattito e del dialogo a una proposta ‘blindata’ del Governo. Il risultato è una proposta di contesto che non si allinea con le direttrici di fondo della Costituzione e quindi è incomprensibile per il sovrano – il popolo – il quale, naturalmente, la rigetta se coinvolto. In questo caso, infatti, seppure una certa convergenza è emersa durante la fase referendaria, il contesto non ha convinto e la campagna ha determinato una frattura sulla ‘giustizia’ che dovrà essere pazientemente ricomposta dalle forze sociali.
Insomma, il “no” vince dove il Parlamento non funziona, non intermedia e quindi subentra il popolo (cfr. intervento di Perassi il 3 dicembre 1947 e Rossi il 14 novembre 1947, in Assemblea costituente). Il popolo riflette lo sguardo presbite che Calamandrei voleva per la Costituzione, attento cioè al dettaglio ma considerando la veduta lunga, il contorno, il complesso. Continuare a pensare il popolo come supplente di un Parlamento assente, volerlo coinvolgere al posto della fatica della mediazione, potrebbe realizzare davvero una costosa e deprecabile chazaqah referendaria.
[1] Nel corso degli ultimi 26 anni, si sono tenuti cinque referendum costituzionali e sono state approvate 13 leggi di revisione costituzionale. Vale la pena ricordarle anche solo come elenco, per dare la misura delle importanti modifiche operate dal 2000 al 2023, su alcuni aspetti non banali della Costituzione: il voto degli Italiani all’estero, l’elezione diretta dei presidenti delle Regioni, i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, la possibilità per i discendenti Savoia di rientrare in Italia, la promozione delle pari opportunità (art. 51 Cost.), la formale abolizione in ogni caso della pena di morte, l’introduzione del pareggio di bilancio, la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione dell’età per eleggere il Senato, il riferimento formale all’ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità, il riconoscimento della insularità e dei suoi svantaggi, il riconoscimento dello sport.